Top
blog immagine
Data Aggiornamento: Maggio 2024

L’efficacia di sentenze e atti stranieri in Italia

La Legge 218/1995, recante la disciplina del Diritto Internazionale Privato, al titolo IV regola l’efficacia di sentenze e atti stranieri agli articoli dal 64 al 71.

In ambito comunitario, il legislatore è intervenuto con il Regolamento n. 44/2001 (Bruxelles 1), poi interamente sostituito dal Regolamento n. 1215/2012 (Bruxelles 2).

Affinché possano essere automaticamente riconosciuti in Italia ed essere, quindi, portati a concreta esecuzione, le sentenze e gli altri provvedimenti stranieri devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa.

Quando sono riconosciute in Italia le sentenze straniere?

L’articolo 64, relativo al riconoscimento di sentenze straniere, dispone che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento nelle seguenti ipotesi:

  1.  quando il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;
  2.  quando l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
  3. quando le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
  4. quando la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
  5. quando la sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
  6. quando non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
  7. quando le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.

Quando sono riconosciuti in Italia i provvedimenti stranieri in materia di famiglia?

L’articolo 65 della legge 218/1995 prevede un meccanismo complementare più agile di riconoscimento allargato, alla generale categoria dei “provvedimenti” in materia di capacità delle persone, dei rapporti di famiglia o dei diritti della personalità. Tale meccanismo nel richiedere il concorso dei soli presupposti della “non contrarietà all’ordine pubblico” e dell’avvenuto “rispetto dei diritti essenziali della difesa”, richiede che i “provvedimenti” in questione siano stati assunti dalle autorità dello Stato la cui legge sia quella richiamata dalle norme di conflitto.

Cosa prevede la legge per i provvedimenti stranieri in materia di mezzi di prova disposti da giudici stranieri?

L’art. 69 della L. 218/1995, in merito all’assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri, dispone che le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi in Italia sono resi esecutivi con decreto della Corte d’Appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.

  • Se l’assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l’istanza è proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti richiesti.
  • Se l’assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.

Può disporsi l’assunzione di mezzi di prova o l’espletamento di altri atti istruttori non previsti dall’ordinamento italiano purché non contrastino con i principi dell’ordinamento.

L’assunzione o l’espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia, secondo lo stesso articolo 69 L. 218/1995, si osservano le forme espressamente richieste dall’autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell’ordinamento italiano.

Studio Salata da anni offre consulenza in materia, contattaci per una consulenza!

Contattaci per una consulenza preliminare gratuita

Articoli correlati

Il contratto di comodato trova la sua disciplina nell’art. 1803 c.c., che espressamente lo definisce come “il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché […]

Sono già state affrontate nel nostro blog le tematiche riguardanti l’usucapione con gli approfondimenti di seguito riportati ed ai quali rimandiamo: Usucapione Usucapione ordinaria e acquisto della proprietà Usucapione di […]

Il trust è un istituto giuridico di stampo anglosassone, che sta prendendo sempre più piede in Italia. Per tale motivo riteniamo possa essere utile una sintetica disamina della sua natura […]