L’Accordo di riservatezza (Non Disclosure Agreement, in breve NDA) è un contratto per mezzo del quale una parte si obbliga nei confronti dell’altro contraente a non divulgare rivelare a terzi particolari informazioni definite riservate o confidenziali di cui giunga a conoscenza, in qualsiasi forma.
Trattasi solitamente di Informazioni Riservate che costituiscono per la Parte Rivelante un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole.
Gli Accordi di riservatezza possono essere stipulati anche tra i dipendenti e le aziende.
Con l’Accordo di riservatezza, le Parti disciplinano gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente, rispetto alle Informazioni Riservate, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo.
Le Informazioni Riservate vengono solitamente dettagliatamente previste nell’Accordo e includono, ad esempio, diritti di proprietà intellettuale, scoperte, invenzioni, sviluppi, informazioni tecniche e tecnologiche, documenti tecnici, know-how, segreti commerciali e industriali, attività di sviluppo o sperimentazione, programmi informatici, banche dati, software (inclusi codici sorgente), processi e metodi di produzione, modelli di business, dati, concetti, procedure, disegni, schizzi, algoritmi, formule, codici sorgenti, modelli o prototipi, piani industriali, dati e informazioni finanziari, pianificazioni aziendali e di marketing, analisi commerciali, elenco e informazioni dei clienti, informazioni e analisi dei concorrenti e dei loro prodotti, perizie, pareri tecnici e/o legali (siano essi predisposti dalla Parte Divulgante o dai suoi consulenti) relativi a beni, servizi o prodotti esistenti o in via di sviluppo, progettazione o studio o che comunque dovessero essere realizzati in futuro così come tutte le informazioni, notizie e dati relativi a Parte Rilevante.
Negli Accordi di riservatezza si prevede che le Informazioni Riservate dovranno essere considerate alla stregua di segreti aziendali anche se non contengono la dicitura “confidenziali”.
Negli Accordi di riservatezza stipulati tra aziende e dipendenti deve essere rispettata anche la disciplina del Trattamento dei dati personali ossia il Regolamento (UE) n. 2016/679 e il Codice della Privacy ossia il D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Con gli Accordi di riservatezza, Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Rivelante ed identificate come confidenziali nell’ambito dell’Accordo o eventuali altri documenti successivi. In particolare, nella redazione dell’Accordo si stabilirà che Parte Ricevente si impegnerà a:
Nell’accordo le Parti prevederanno altresì la validità temporale dell’obbligo di riservatezza, la determinazione di una sanzione nel caso di violazione dell’Accordo, l’individuazione del giudice competente e l’eventuale legge applicabile.
All’interno dell’Accordo, come è oramai prassi, si inserisce una clausola penale con la quale si stabilisce a carico della parte inadempiente l’obbligo del pagamento di una somma di denaro qualora non sia rispettato quanto concordato nell’Accordo.
Trattasi di un importo consensualmente e forfettariamente determinato e ritenuto equo, anche in considerazione dell’importanza e valore delle Informazioni Riservate, che può, ad esempio essere commisurato anche ad una percentuale del totale dei corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti alla Parte Ricevente.
Con l’inserimento della clausola penale le parti, dunque, concordano la somma da pagare, cosicché, di fatto, viene esonerato il soggetto che ha subito il danno dall’onere di doverlo provare.
La clausola penale deve risultare di valore adeguato rispetto al contenuto dell’Accordo, salvo poter essere ridotta o aumentata dal giudice in sede di contenzioso, stando a quanto stabilito dall’articolo 1384 del Codice Civile: “La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento”.
In ogni caso può essere fatto salvo il maggior danno del quale si potrà chiedere il ristoro.
Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, possono realizzarsi le seguenti fattispecie:
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