La conclusione di operazioni di investimento in un’impresa è sempre preceduta da una fase negoziale, di durata e complessità variabile, nella quale le Parti normalmente definiscono una serie di pattuizioni (accordi preliminari) volte a disciplinare determinati impegni da osservare nel corso delle negoziazioni.
Al momento non esiste una normativa nazionale che disciplini gli accordi preliminari all’investimento nell’impresa. Nella prassi, pertanto, vengono normalmente seguiti i modelli di derivazione anglosassone (Letter of Intent, Heads of Agreement, Memorandum of Understanding etc.)
La fase precontrattuale è normalmente caratterizzata dalla presenza di Accordi di riservatezza, Accordi di esclusiva, Lettera di intenti.
Uno dei primi aspetti che le Parti sono portate a disciplinare è quello relativo alla riservatezza. Durante le trattative, infatti, il potenziale acquirente acquisisce informazioni la cui divulgazione potrebbe impattare sul potenziale venditore, ovvero comportare una riduzione del valore concorrenziale sul mercato.
Gli accordi di riservatezza sono normalmente contenuti in un documento separato, sottoscritto da entrambe le Parti prima dell’inizio della trattativa, ma possono anche essere inclusi all’interno della Lettera di intenti o di altro documento precontrattuale di natura non vincolante.
È fondamentale, al fine della corretta applicazione dell’accordo di riservatezza, che venga definito il perimetro delle “informazioni riservate”.
Di solito, queste comprendono le informazioni finanziarie, commerciali, tecniche e operative relative alla gestione dell’azienda e dei suoi dipendenti, e relativa documentazione.
Gli accordi di riservatezza hanno prevalentemente carattere unilaterale, ma non è rara la previsione di accordi che prevedono obblighi a carico di entrambe le Parti.
In taluni casi, gli accordi di riservatezza possono contenere clausole specifiche volte a rafforzare la tutela del soggetto interessato, quali le clausole a tutela dello storno dei dipendenti, finalizzate ad impedire al potenziale acquirente di fare al personale del possibile venditore un’offerta di assunzione più vantaggiosa.
Un altro profilo che le Parti possono regolamentare è il divieto, normalmente in capo al potenziale venditore, di prendere contatti con un altro soggetto, durante la fase di trattativa, per la medesima operazione e per lo stesso lasso di tempo.
Non sussistendo, infatti, un divieto normativo di condurre trattative parallele – fatti salvi i limiti degli obblighi di buona fede nel corso delle trattative – il potenziale acquirente, in assenza di un accordo di esclusiva, potrebbe ricevere un pregiudizio proprio nella fase in cui sta sostenendo un investimento di tempo e di risorse per la valutazione dell’affare.
Come sopra accennato, la conclusione di un’operazione di acquisizione di un’impresa rappresenta un procedimento “a formazione progressiva”, nel quale può assumere un ruolo rilevante la cosiddetta “Lettera di intenti”.
La lettera di intenti ha la forma di un accordo, alla cui sottoscrizione le Parti collegano effetti giuridicamente apprezzabili.
Nella prassi, la lettera di intenti presenta normalmente una parte dedicata alla scansione degli eventi e delle attività che le Parti programmano di svolgere prima della conclusione del contratto definitivo. Essa prevede quindi l’espletamento di una attività di due diligence, la negoziazione e la definizione degli accordi definiti vincolanti e l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla conclusione dell’affare. Le Parti possono anche definire un calendario di massima per la conclusione delle trattative e dei passaggi intermedi, fino alla stipula del contratto definitivo.
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