I patti parasociali sono dei contratti che i soci di una società possono stipulare fra loro, o con terzi, fuori dall’atto costitutivo, per definire delle regole di comportamento che devono adottare nei rapporti interni alla società o nei confronti della società.
Possono essere stipulati sia nelle società di persone che in quelle di capitali in sede di costituzione della società oppure in un momento successivo.
La disciplina – ma non l’elencazione, che è frutto della giurisprudenza,- è contenuta negli articoli 2341 bis e 2431 ter del codice civile e negli articoli 122 e 123 del decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), c.d. TUF.
Manca una definizione normativa in tal senso ma l’art. 2341 cod. civ. identifica la causa dei patti parasociali nella volontà di “stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società”.
Il collegamento è unilaterale ed accessorio con la conseguenza che mentre la nullità dell’atto costitutivo investe il patto parasociale determinando l’estinzione delle obbligazioni per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 cod. civ., l’invalidità del patto parasociale non ha influenza alcuna sulla validità della società.
Il patto parasociale ha efficacia solo tra le parti e una eventuale violazione dell’accordo comporta solo l’obbligo di risarcimento del danno nei confronti degli altri soci partecipanti al patto parasociale.
Il patto parasociale ha natura accessoria al contratto di società e non è conseguentemente opponibile alla società.
La violazione del patto parasociale non compromette la validità e/o l’efficacia degli atti sociali che ne derivano.
Le categorie di patti parasociali individuati dalla legge, all’art. 2341 bis cod. .civ., sono tre: i sindacati di voto, i sindacati di blocco e i sindacati di controllo.
Sono i patti parasociali tra gruppi di azionisti di una società per azioni che assumono l’obbligo di preventiva consultazione prima dell’esercizio del diritto di voto in assemblea.
In particolare gli aderenti al patto si impegnano a votare secondo quanto stabilito dalla maggioranza (degli aderenti) con l’obiettivo di costituire un gruppo in grado di esercitare il controllo.
La funzione tipica del patto è quella di stabilire in anticipo un indirizzo unitario all’organizzazione sociale, quale strumento di razionalizzazione e stabilizzazione del governo societario.
I sindacati di blocco, sono patti parasociali tra azionisti i quali, al fine di evitare che le azioni di uno o di più tra essi possano passare in mano ad altre persone, si impegnano reciprocamente a limitare l’alienazione delle azioni, in modo da garantire una certa composizione del corpo sociale ed evitare l’ingresso in società di terzi non graditi o evitare l’aumento del peso di un pattista all’interno della compagine sociale.
I sindacati di blocco vincolano solo i pattisti e la loro violazione non comporta l’invalidità della vendita delle azioni.
I sindacati di controllo sono costituiti da quei patti aventi per oggetto l’esercizio, anche congiunto, di un’influenza dominante su una società per azioni: con tale patto i soci si accordano al fine di condizionare le scelte economiche e gestionali della società.
Il grado di efficacia normativa dei patti parasociali sulla gestione trova un limite strutturale nelle norme inderogabili del sistema di diritto societario italiano ben potendosi, in alcuni casi, eccepirne l’eventuale liceità/nullità nel caso concreto.
L’inconciliabilità dei fini perseguiti dai partecipanti al patto parasociale con l’utilità sociale determina l’invalidità del patto parasociale.
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