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Data Aggiornamento: Maggio 2024

Il contratto di comodato: caratteristiche e finalità

Il contratto di comodato trova la sua disciplina nell’art. 1803 c.c., che espressamente lo definisce come “il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.

Dalla definizione risultano individuati due soggetti, il comodante, colui il quale consegna una determinata cosa ed il comodatario, ovvero colui che riceve il bene.

Quali sono le caratteristiche del contratto di comodato?

È orientamento concorde della dottrina e della giurisprudenza ricondurre il contratto di comodato nella categoria dei contratti reali ovvero quella tipologia di contratti che si perfezionano non con il semplice accordo delle parti ma con la consegna materiale del bene (traditio).

Inoltre, sebbene l’articolo preveda che il contratto sia “essenzialmente gratuito”, questo non esclude la possibilità di far ricorso a un comodato “oneroso”, con l’unica accortezza di non prevedere un onere a carico delle parti tale da far venir meno la natura stessa del contratto.

In altre parole, per comprendere se sussiste il carattere della gratuità del negozio, bisogna compiere un confronto tra il vantaggio ottenuto dal comodatario (in virtù della detenzione del bene) e l’interesse o il vantaggio che derivi al comodante dall’eventuale onere posto in capo al comodatario. Nel caso in cui questo onere assumesse la natura di corrispettivo rispetto al beneficio concesso, si perderebbe l’elemento della gratuità.

Cosa può essere oggetto del contratto di comodato?

Possono essere oggetto del contratto di comodato a titolo esemplificativo:

  • Cose mobili;
  • Cose immobili;
  • Porzioni di immobili (si pensi all’ipotesi di concessione di uso di una facciata esterna di un edificio per l’affissione di un’insegna o una pubblicità).

Quali obblighi sussistono in capo al comodatario?

Gli obblighi previsti per il comodatario sono espressamente indicati all’art. 1804 c.c., secondo il quale “Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno”.

Possono pertanto essere riassunti in:

  • Obbligo di custodia;
  • Obbligo di conservazione dello stato del bene;
  • Non utilizzare il bene diversamente da quanto indicato nel contratto o dalla natura della cosa stessa;
  • Non cedere a terzi la cosa senza il previo consenso del comodante.

 Che succede in caso di perimento della cosa consegnata?

È l’art. 1805 c.c. a chiarire l’interrogativo. Infatti, il comodatario è ritenuto responsabile se la cosa consegnatagli perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con una cosa propria. In altre parole, se per caso fortuito il comodatario si trovasse davanti la scelta di preservare dal perimento un proprio bene o il bene concesso in comodato, egli dovrà prediligere e sottrarre al perimento quest’ultimo. Diversamente, egli sarà responsabile del perimento per il caso fortuito.

Qual è la durata del contratto di comodato?

La durata del contratto è strettamente collegata alla restituzione della cosa. Infatti, la scadenza del termine convenuto comporta lo scioglimento del rapporto contrattuale e l’obbligo in capo al comodatario di riconsegnare la cosa comodata.

Il comodante può chiedere la restituzione anticipata della cosa?

Si, assolutamente. È prevista la possibilità di richiedere prima della scadenza del termine la restituzione della cosa se:

  1. sopravviene un urgente e imprevisto bisogno del comodante (art. 1809, comma 2, c.c.);
  2. nell’ipotesi in cui il comodatario si renda inadempiente rispetto agli obblighi di custodia e conservazione della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia;
  3. il comodatario si serva della cosa per usi diversi rispetto a quelli derivanti dal contratto o dalla natura della cosa stessa;
  4. nel caso di morte del comodatario (art. 1811 c.c.).

Se hai dei dubbi e vorresti avere maggior informazioni sul contratto di comodato, prima di sottoscriverne uno, non esitare a contattarci!

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