Al fine di verificare il rispetto della normativa giuslavorista nel concreto svolgimento del rapporto di lavoro, tanto da parte del datore di lavoro quanto da parte del lavoratore, il legislatore ha predisposto un rigido sistema di controlli ispettivi, demandando tali attività a specifici soggetti.
Il soggetto deputato all’attività ispettiva è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per sinteticità anche INL.
Trattasi dell’agenzia unica per le ispezioni del lavoro, che svolge le seguenti funzioni:
L’ispezione può essere effettuata a seguito di una richiesta di intervento ovvero per un’iniziativa autonoma da parte dell’ufficio ispettivo.
Nel primo caso, la richiesta d’intervento e la conseguente ispezione vengono attivate su istanza di un lavoratore. In tale ipotesi gli organi ispettivi tentano, in via preliminare, di giungere ad una soluzione conciliativa della controversia a mezzo di un procedimento di conciliazione preventiva.
Qualora tale tentativo risulti negativo, gli ispettori incaricati procederanno con l’ispezione relativamente alle richieste che:
Valutata attentamente la richiesta di intervento, il personale ispettivo ha il dovere, prima di procedere all’accesso presso i luoghi di lavoro, di raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerente al soggetto da sottoporre a controllo, l’organigramma aziendale, e la forza lavoro impiegata presso l’azienda.
Assunte le necessarie informazioni, gli ispettori accedono in azienda dove:
Nell’ipotesi in cui gli ispettori, concluso in tempi brevi l’accesso in azienda, riscontrino la sussistenza di violazioni di carattere penale, crediti patrimoniali o inosservanze in materia di lavoro o legislazione sociale, procedono con l’intimazione al datore di lavoro di regolarizzare tale situazione a mezzo:
Il datore di lavoro può contestare e difendersi dalle risultanze degli accertamenti del personale ispettivo presentando:
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