La cessione dei crediti consiste nella possibilità in capo al beneficiario di una detrazione fiscale di cedere, dietro opportuno corrispettivo, il credito maturato a seguito del sostenimento di una spesa per lavori edilizi agevolata.
La disciplina della cessione dei crediti in tema di superbonus è stata oggetto di innumerevoli provvedimenti legislativi e di svariate interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Con l’art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e ss.mm.ii. (il c.d. “Decreto Rilancio”), è stata introdotta la detrazione d’imposta pari al 110% in favore di specifiche categorie di soggetti che sostenevano, dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2022, spese documentate per interventi di ristrutturazione edilizia, di isolamento termico, efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Con successive modifiche l’aliquota per le spese sostenute nell’anno 2023 è stata ridotta al 90% (fatte salve specifiche eccezioni previste dall’art. 1, comma 894, della Legge n. 197/2022), per il 2024 al 70% e per il 2025 al 65%.
Ai sensi dell’art. 121, comma 1, è stato previsto che i soggetti che sostengono negli anni 2020/2024 le spese per gli interventi menzionati, possono optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale a loro spettante:
Con l’art. 121, comma 1-quater è stato stabilito che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.
Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto. Le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.
L’art. 28, comma 3, del D.L. n. 4/2022 e ss.mm.ii statuisce che la mancata osservanza delle disposizioni relative alla limitazione della circolazione dei crediti sopraindicata, comporta la nullità dei contratti stipulati in violazione.
In base al comma 5 dell’articolo 121 del decreto Rilancio, qualora “sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 (n.d.r. i beneficiari della detrazione d’imposta)”.
L’art. 121, comma 6 del Decreto Rilancio e s.m.i. limita la responsabilità dei cessionari ai soli casi di dolo o colpa grave, a condizione che siano stati “acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020”.
È irrilevante la colpa lieve.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 ha chiarito che:
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