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Data Aggiornamento: Ottobre 2023

La cessione del credito fiscale del 110%

La cessione dei crediti consiste nella possibilità in capo al beneficiario di una detrazione fiscale di cedere, dietro opportuno corrispettivo, il credito maturato a seguito del sostenimento di una spesa per lavori edilizi agevolata.

La disciplina della cessione dei crediti in tema di superbonus è stata oggetto di innumerevoli provvedimenti legislativi e di svariate interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La disciplina normativa delle detrazioni

Con l’art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e ss.mm.ii. (il c.d.  “Decreto Rilancio”), è stata introdotta la detrazione d’imposta pari al 110% in favore di specifiche categorie di soggetti che sostenevano, dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2022, spese documentate per interventi di ristrutturazione edilizia, di isolamento termico, efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Con successive modifiche l’aliquota per le spese sostenute nell’anno 2023 è stata ridotta al 90% (fatte salve specifiche eccezioni previste dall’art. 1, comma 894, della Legge n. 197/2022), per il 2024 al 70% e per il 2025 al 65%.

Ai sensi dell’art. 121, comma 1, è stato previsto che i soggetti che sostengono negli anni 2020/2024 le spese per gli interventi menzionati, possono optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale a loro spettante:

  1. per un contributo anticipato dal fornitore dei beni o servizi, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso (c.d. “Sconto in Fattura”); il fornitore dei beni o servizi che abbia applicato al cliente lo sconto in fattura potrà recuperare l’ammontare dell’importo scontato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di cedere tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari o compagnie di assicurazioni. Alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del T.U.B., è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (cfr. art. 3, comma 1, lettera a), Codice del consumo), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;
  2. per la cessione di un credito d’imposta di ammontare pari alla detrazione fiscale, in favore di altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari o compagnie di assicurazioni. Vale la disposizione di cui al punto precedente per le banche e società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del T.U.B.

Crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni della cessione del credito

Con l’art. 121, comma 1-quater è stato stabilito che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.

Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto. Le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Mancata osservanza delle disposizioni

L’art. 28, comma 3, del D.L. n. 4/2022 e ss.mm.ii statuisce che la mancata osservanza delle disposizioni relative alla limitazione della circolazione dei crediti sopraindicata, comporta la nullità dei contratti stipulati in violazione.

In base al comma 5 dell’articolo 121 del decreto Rilancio, qualora “sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 (n.d.r. i beneficiari della detrazione d’imposta)”.

Responsabilità dei cessionari

L’art. 121, comma 6 del Decreto Rilancio e s.m.i. limita la responsabilità dei cessionari ai soli casi di dolo o colpa grave, a condizione che siano stati “acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020”.

È irrilevante la colpa lieve.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 ha chiarito che:

  • il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente”;
  • la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati)”.

Lo Studio Salata ha maturato competenza in ordine alle problematiche scaturenti in materia, anche e soprattutto per il dedalo di disposizioni legislative che si sono succedute. Ci occupiamo da anni di cessioni di crediti fiscali per piccole e medie imprese. Una consulenza preventiva in questo ambito è più che mai indispensabile.

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