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Data Aggiornamento: Aprile 2022

La pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità è una prestazione economica che in caso di morte di un pensionato viene erogata ai familiari di quest’ultimo e su loro richiesta.

La pensione di reversibilità può essere erogata in favore:

  • del coniuge superstite anche se al momento della morte è separato;
  • dei figli che al momento della morte del genitore sono minorenni, inabili, studenti universitari e a carico dei genitori;
  • dei nipoti che alla morte del nonno o della nonna erano a loro totale carico.

La domanda si presenta per via telematica utilizzando i servizi telematici dell’INPS attraverso il relativo sito internet utilizzando il codice PIN a disposizione del singolo cittadino.

La pensione di reversibilità ai coniugi, separati, divorziati

In linea di massima la pensione ai superstiti si determina:

  • nella misura del 60% della pensione spettante al defunto se viene erogata in favore del solo coniuge superstite;
  • nella misura del 70% della pensione spettante al defunto se viene erogata in favore di un solo figlio superstite;
  • nella misura dell’80% della pensione spettante al defunto se viene erogata in favore del coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
  • nella misura del 100% della pensione spettante al defunto se viene erogata in favore del coniuge superstite e di due figli oppure di tre o più figli.

La circolare Inps 19/2022, ha stabilito che il trattamento va riconosciuto anche in favore del separato con addebito e senza diritto agli alimenti.

In base a questa circolare potranno quindi essere riesaminate le domande finora respinte se non passate in giudicato, attesa che tale possibilità era esclusa in passato.

L’ex consorte, invece, conserva il diritto alla reversibilità (articolo 9, legge 898/1970) se non si sia risposato, se il rapporto assicurativo del defunto preceda la fine del matrimonio e se sia titolare di un assegno divorzile già sancito dal giudice con la pronuncia dello scioglimento del matrimonio o con la revisione delle disposizioni relative all’importo e alle modalità dei contributi da corrispondere.

La pensione di reversibilità: divisione tra ex e superstite

Se il pensionato lascia un coniuge superstite e un divorziato titolare di assegno, la reversibilità andrà tra loro ripartita in base alla durata dei rispettivi matrimoni (Tribunale di Roma, 13174/2021) e delle eventuali convivenze more uxorio cui, per stabilità della comunione spirituale e materiale, va riconosciuta ma un’autonoma rilevanza giuridica (Cassazione, 41960/2021).

La pensione di reversibilità – Altri beneficiari

Beneficiano della pensione di reversibilità sono anche i figli (legittimi, naturali, riconosciuti, dichiarati o adottivi) minori, inabili al lavoro, maggiorenni fino a 21 anni se studenti o iscritti a corsi professionali e 26 se universitari, o in pari condizioni i nipoti, anche non conviventi con il defunto, e anche maggiorenni se orfani inabili al lavoro (come ha affermato la Corte costituzionale, sentenza 88/2022), purché a carico, inteso non in senso fiscale o come totale dipendenza ma come sostentamento continuativo (Cassazione, 41548/2021).

Se mancano coniugi o figli, l’assegno spetterà ai genitori a carico over 65 privi di pensione e ai fratelli celibi e alle sorelle nubili a carico, inabili al lavoro e sprovvisti di pensione.

La Revoca della pensione di riversibilità

La pensione di reversibilità si revoca nell’ipotesi in cui il coniuge convoli a nuove nozze e nelle ipotesi in cui i beneficiari perdano i requisiti, per superamento delle soglie di età, venir meno dell’inabilità o fruizione di altra pensione.

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