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Data Aggiornamento: Novembre 2022

Prestazioni Accessorie

Nelle società di capitali può accedere che i soci, eseguono prestazioni accessorie di servizi che possono essere oggetto di valutazione economica a favore della società medesima, oltre la diversa attività lavorativa come quella di lavoratore subordinato, di amministratore etc.

Le prestazioni accessorie, sono uno strumento utile per la remunerazione dei soci, regolato dall’art. 2345 per le società per azioni, ma applicabile anche alle altre società di capitali.

L’articolo 2345 del Codice civile dispone che: “Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento”.

L’istituto permette di riconoscere un compenso periodico al Socio che presta la propria attività a favore della società, evitando tutti gli svantaggi gestionali e previdenziali connessi ai compensi amministratori escludendo taluni rischi di natura fiscale; permette, inoltre, di regolare statutariamente gli obblighi dei singoli soci, vincolandoli a determinate prestazioni a favore della società stessa prevedendone la remunerazione in relazione alle attività effettivamente svolte.

Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni. Le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

La clausola relativa alle quote con prestazione accessoria deve essere contenuta nell’atto costitutivo, ma può essere introdotta anche successivamente con una modifica statutaria.

Sotto il profilo fiscale, le prestazioni accessorie rese dai soci sono configurabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir, come evidenziato nella risoluzione delle Entrate n. 81/E/2002 e, come tali, deducibili dal reddito d’impresa della società.

La società, quindi, deduce questi costi e riduce la base imponibile sulla quale viene calcolata l’Ires da versare, mentre il socio riceve una somma di denaro come se fosse un dipendente senza dover versare alcun contributo aggiuntivo.

Per il trattamento contributivo di queste somme, la circolare Inps n. 45/2018, ritiene attratto alla contribuzione presso la gestione previdenziale di appartenenza (Artigiani/Commercianti) il reddito prodotto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), dunque, non rientrano tra i versamenti della Gestione separata Inps.

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