La Corte di cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 18641 del 9 giugno 2022, è intervenuta nell’annosa questione relativa al valore da attribuire alla casa coniugale in comproprietà, già assegnata al coniuge collocatario dei figli in sede di separazione, a seguito di divisione della proprietà in comunione.
In caso di separazione tra coniugi, il Tribunale adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse dei figli e dei coniugi, tra i quali rientra l’assegnazione della casa coniugale, cioè dell’abitazione nella quale fino a quel momento i coniugi e i loro figli hanno vissuto.
Il diritto di assegnazione finalizzato a garantire ai figli una continuità della vita familiare, preservando il loro habitat, quale luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini proprie acquisite in quell’ambito familiare.
Proprio in vista di tale ultima funzione, nel 2013 l’art. 337 sexies del codice civile, che disciplina l’assegnazione della casa familiare e le prescrizioni in tema di residenza, è stato parzialmente modificato e inserito nel capo dedicato all’“esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”.
La suddetta disposizione in apertura stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, secondariamente dei rapporti economici tra i coniugi e dell’eventuale titolo di proprietà della casa. Il provvedimento di assegnazione della casa è inoltre modificabile nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
La determinazione del valore della casa in comproprietà, al momento della domanda di divisione ha costituito una delle questioni più dibattute nei giudizi di separazione e divorzio.
I giudici, sono chiamati a stabilire se l’assegnazione della casa al coniuge collocatario dei figli costituisce un elemento di cui tener conto ai fini della valutazione dell’immobile poiché in considerazione della sussistenza del vincolo del diritto di godimento di bene, l’immobile vedrebbe ridurre il rispettivo valore di mercato.
Nel giudizio di divisione, ad esempio, si può verificare che la casa sia attribuita in proprietà esclusiva al coniuge non assegnatario della casa familiare, con conguaglio a favore dell’altro comproprietario oppure che sia attribuita in proprietà esclusiva al coniuge assegnatario della casa familiare, con conguaglio a favore dell’altro coniuge.
Per determinare l’ammontare del conguaglio, occorre far riferimento al valore dell’immobile. Il dubbio, in questo caso, riguarda la possibile diminuzione del valore della casa per effetto del diritto personale di godimento sull’immobile del genitore collocatario dei figli.
Le Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 18641 del 2022, hanno affermato il principio in base al quale “nel caso in cui lo scioglimento della comunione immobiliare si attui mediante attribuzione dell’intero al coniuge affidatario della prole, il valore dell’immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene ad essere assorbito o a confondersi con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell’altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell’immobile attribuito in proprietà esclusiva all’altro coniuge, risultando, a tal fine, irrilevante la circostanza che nell’immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo, in quanto il relativo aspetto continua a rientrare nell’ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole da regolamentare nella sede propria, con la eventuale modificazione in proposito dell’assegno di mantenimento”.
Pertanto, in sede di valutazione economica della “casa familiare”, ai fini della divisione, il diritto di godimento di esso conseguente al procedimento di assegnazione non potrà avere alcuna incidenza sulla determinazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge, in quanto lo stesso costituisce un atipico diritto personale di godimento che decade con l’assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge collocatario dei figli.
Il coniuge, divenuto titolare della proprietà esclusiva sull’intero bene all’esito delle operazioni divisionali, potrà eventualmente chiedere l’adeguamento del contributo di mantenimento dei figli all’altro coniuge-genitore, in quanto nella determinazione del relativo assegno, pur venendo meno la componente inerente l’assegnazione della casa familiare, il genitore, non residente con i figli o non, rimane obbligato a soddisfare pro quota il diritto dei figli (minori o ancora non autosufficienti) a poter usufruire di un’adeguata abitazione.
In conclusione, ne deriva una soluzione differenziata rispetto alla considerazione del valore da attribuire all’immobile, a seconda che questo sia assegnato in proprietà esclusiva al coniuge assegnatario della casa familiare e della prole (valore pieno di mercato), ovvero sia trasferito in proprietà esclusiva al coniuge non assegnatario o ad un terzo (valore ridotto), considerando che per tali circostanze permane il diritto di godimento in capo all’altro coniuge.
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