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Data Aggiornamento: Luglio 2021

Risarcimento del danno non patrimoniale: nuove tabelle.

Lo scorso 28.12.2018 il Tribunale di Roma ha aggiornato le Tabelle per la definizione dei parametri di quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale.  L’aggiornamento ha comportato un adeguamento ai nuovi indici ISTAT,  alla legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017) e alla legge in tema di concorrenza (l. n. 124/2017), nonchè alla nuova formulazione degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.

Cosa sono le Tabelle di determinazione del danno non patrimoniale?

Le Tabelle vengono utilizzate da ciascun Tribunale per fissare dei parametri uniformi nella determinazione del risarcimento conseguente ad un danno non patrimoniale sofferto.

Ad esempio, con riferimento al danno alla salute, questo dovrebbe essere liquidato attraverso un calcolo che è frutto dell’intersezione in  Tabella, della voce relativa all’età del danneggiato e quella che rappresenta l’entità della lesione calcolata in base ai punti di invalidità accertati.

Le Tabelle assolvono, dunque, alla funzione di ridurre il margine di discrezionalità nella quantificazione del suddetto danno, cercando, al contempo, di garantire parità di trattamento risarcitorio tra i cittadini che si rivolgono all’autorità giudiziaria per ottenere ristoro dei danni non patrimoniali patiti.

Quali sono le principali voci di danno non patrimoniale contenute nelle nuove Tabelle del Tribunale di Roma?

  • Danno biologico inteso quale menomazione dell’integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, secondo un’accezione ampia, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica e aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
  • Danno morale inteso, nella sua componente soggettiva, quale danno afferente alla sola sfera psichica ed intima del soggetto, oltre che in quella oggettiva connessa con le conseguenze dinamico relazionali del fatto illecito.

Sul punto si segnala una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 901/18 che ha ammesso la risarcibilità sia del danno biologico che di quello morale, senza che ciò costituisca una mera duplicazione del danno risarcibile. Difatti, scrivono gli ermellini, “ogni pregiudizio arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si qualifica per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell’essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza”, riconoscendo in tal modo la risarcibilità per ambedue le voci di danno.

3- Danno catastrofale è una voce di danno ereditario (jure haereditatis) che possono ottenere gli eredi della vittima di un fatto illecito. È necessario che tra il fatto illecito ed il decesso decorra un apprezzabile lasso di tempo, che sia tale da far percepire al soggetto il danno biologico e morale patito nel periodo che intercorre tra il verificarsi dell’evento illecito e quello della sua morte.

4- Danno da perdita parentale è il danno patito direttamente dai familiari della vittima (jure proprio) per la perdita del rapporto parentale con quel soggetto, quale conseguenza del fatto illecito altrui. Hanno diritto a percepire tale voce di risarcimento i prossimi congiunti, intesi quali familiari della vittima nella sua accezione più ampia che ricomprende tutti i soggetti che abbiano avuto un rapporto di convivenza con la vittima.

Le principali novità delle nuove Tabelle del Tribunale di Roma rispetto a quelle del Tribunale di Milano

Di seguito le principali novità delle Tabelle del Tribunale di Roma:

  1. Con riferimento al danno biologico, innanzitutto, sono stati riparametrati i criteri di quantificazione del danno che si fondano sulla determinazione di un valore crescente in base alla misura del pregiudizio fisico patito e decrescente in funzione dell’età del danneggiato. In base alla Tabella adottata dal Tribunale di Milano, tali valori crescono in maniera progressiva sino al punto 33, da tale punto in poi l’incremento assoluto diminuisce fino a giungere ad importi minimi con l’aumentare dell’età. Le tabelle del Tribunale di Roma mantengono invece l’impostazione crescente del risarcimento del danno anche dopo il punto 33, tenendo l’andamento crescente dei valori, sebbene in maniera proporzionale all’età.
  2. Dall’altro canto le nuove Tabelle del Tribunale di Roma hanno equiparato il valore del punto di danno biologico permanente, innalzandolo al 40%, così da omologarlo a quello previsto dalle Tabelle milanesi e ponendo fine a un’irragionevole disparità di trattamento per i cittadini.
  3. Le Tabelle romane hanno previsto una personalizzazione del danno biologico, introducendo differenti parametri di determinazione del risarcimento laddove, sulla scorta delle circostanze del caso concreto, il soggetto si trovi in una condizione che possa considerarsi al di fuori dello standard medio previsto per quella peculiare voce di danno.
  4. Le Tabelle capitoline hanno inoltre introdotto, per la prima volta, tra le voci di danno non patrimoniale, i concetti di danno catastrofale e danno da perdita parentale.

Clicca QUI per scaricare gratuitamente le nuove Tabelle del Tribunale Civile di Roma.

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Studio Legale Salata

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