Lo scorso 28.12.2018 il Tribunale di Roma ha aggiornato le Tabelle per la definizione dei parametri di quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale. L’aggiornamento ha comportato un adeguamento ai nuovi indici ISTAT, alla legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017) e alla legge in tema di concorrenza (l. n. 124/2017), nonchè alla nuova formulazione degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.
Le Tabelle vengono utilizzate da ciascun Tribunale per fissare dei parametri uniformi nella determinazione del risarcimento conseguente ad un danno non patrimoniale sofferto.
Ad esempio, con riferimento al danno alla salute, questo dovrebbe essere liquidato attraverso un calcolo che è frutto dell’intersezione in Tabella, della voce relativa all’età del danneggiato e quella che rappresenta l’entità della lesione calcolata in base ai punti di invalidità accertati.
Le Tabelle assolvono, dunque, alla funzione di ridurre il margine di discrezionalità nella quantificazione del suddetto danno, cercando, al contempo, di garantire parità di trattamento risarcitorio tra i cittadini che si rivolgono all’autorità giudiziaria per ottenere ristoro dei danni non patrimoniali patiti.
Sul punto si segnala una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 901/18 che ha ammesso la risarcibilità sia del danno biologico che di quello morale, senza che ciò costituisca una mera duplicazione del danno risarcibile. Difatti, scrivono gli ermellini, “ogni pregiudizio arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si qualifica per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell’essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza”, riconoscendo in tal modo la risarcibilità per ambedue le voci di danno.
3- Danno catastrofale è una voce di danno ereditario (jure haereditatis) che possono ottenere gli eredi della vittima di un fatto illecito. È necessario che tra il fatto illecito ed il decesso decorra un apprezzabile lasso di tempo, che sia tale da far percepire al soggetto il danno biologico e morale patito nel periodo che intercorre tra il verificarsi dell’evento illecito e quello della sua morte.
4- Danno da perdita parentale è il danno patito direttamente dai familiari della vittima (jure proprio) per la perdita del rapporto parentale con quel soggetto, quale conseguenza del fatto illecito altrui. Hanno diritto a percepire tale voce di risarcimento i prossimi congiunti, intesi quali familiari della vittima nella sua accezione più ampia che ricomprende tutti i soggetti che abbiano avuto un rapporto di convivenza con la vittima.
Di seguito le principali novità delle Tabelle del Tribunale di Roma:
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