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Data Aggiornamento: Agosto 2021

Rottamazione cartelle Equitalia

Cartella esattorialeIl condono Equitalia 2017, è una nuova misura inserita nella Legge di Stabilità 2017 che prevede una sanatoria, o meglio, una rottamazione cartelle Equitalia emesse entro il 31 dicembre 2015, termine poi cambiato a seguito dell’approvazione di un emendamento di modifica presentato nel corso dell’esame del decreto 193/2016 nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.

Sulla base del nuovo testo di legge, il condono Equitalia, è stato così modificato:

  1. E’ concesssa la definizione agevolata delle cartelle notificate dal 2000 al 31 dicembre 2016;
  2. La scadenza domanda condono Equitalia slitta dal 23 gennaio al 31 marzo 2017.
  3. E’ concessa la possibilità anche per gli Enti locali che non si affidano ad Equitalia per la riscossione, di poter concedere il condono delle cartelle esattoriali;
  4. In caso di condono rateizzato, l’ultima rata non dovrà essere pagata entro marzo del 2018 ma entro settembre 2018.
  5. Il numero delle rate della rateizzazione condono, passano da 4 a 5, a patto però che il 70% di quanto dovuto, sia pagato entro il 2017 ed il restante 30%, entro settembre 2018.

La rottamazione cartelle esattoriali, è la possibilità concessa dallo Stato, ai contribuenti, di poter richiedere la definizione agevolata dei debiti Equitalia e non, notificati dal 2000 al 31 dicembre 2016, ma non pagati entro i consueti 60 giorni.

Attraverso questa definizione agevolata, detto anche condono Equitalia, i contribuenti, le famiglie, le società, le imprese e i professionisti, hanno la possibilità di cancellare i propri debiti, pagando la cartella di pagamento senza interessi, sanzioni e more, fatta eccezione per le multe stradali che fruiscono solo della sanatoria sugli interessi e maggiorazioni.

In base alla nuova normativa, pertanto, con il condono Equitalia si pagano:

  • Interessi da ritardata iscrizione al ruolo;
  • Somme maturate a titolo di aggio, che possono variare dal 3 al 9%, da calcolare solo sulla parte capitale e sugli interessi;
  • Spese per le procedure esecutive;
  • Spese di notifica della cartella.
  • Riguardo le cartelle multe stradali, oltre all’importo di base, il debitore deve pagare l’aggio della riscossione e le eventuali spese di esecuzione e notifica della cartella.

Invece non si pagano:

  • Sanzioni sulle somme da pagare, fatta eccezione per le multe condonate;
  • Interessi di mora;
  • Somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
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