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Data Aggiornamento: Luglio 2022

Sequestro preventivo e pensionati pubblici

Una recente decisione della Corte di Cassazione (Cass. Sez. III Pen., 12 aprile 2016 n.15099) ha confermato un principio generale di primaria importanza.  A norma dell’articolo 1 del D.P.R. n. 180/1950, “non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti (…) gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, o anche a sola vigilanza dell’amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell’opera prestata nei servizi da essi dipendenti ”.

Ci si è chiesti se la regola di procedura civile debba applicarsi anche nel processo penale.

Per la Cassazione non c’è dubbio: “il divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, costituisce regola generale dell’ordinamento processuale, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti (nella misura di 4/5 del loro importo netto) all’area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall’articolo 2 della Costituzione”.

Pur avendo regole sue proprie, generalmente non conferenti con quelle del processo civile, l’ordinamento processuale penale deve pur sempre rispondere alle garanzie primarie stabilite dalla Costituzione. La non sequestrabilità delle somme imputabili alle suindicate categorie di redditi (oltre il limite di un quinto) è infatti una garanzia fondamentale che supera le esigenze di prevenzione insite nel sistema di tutte le cautele reali.

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