Uno degli argomenti maggiormente rilevanti in materia fiscale concerne l’inquadramento tra le spese pubblicitarie delle spese di sponsorizzazione a favore del mondo sportivo dilettantistico.
L’art. 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002 ha introdotto un’importante novità stabilendo l’estensione delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche “alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.”
Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, costituite a partire dal 1° gennaio 2003 nel rispetto delle disposizioni anche regolamentari cui rinvia il comma 18 dell’art. 90, possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui dalla legge n. 398 del 1991 e successive modificazioni.
Nello specifico, l’art 90 comma 8 della L. 289/2002, statuisce che “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”.
Tale disposizione è stata introdotta nel nostro ordinamento con l’intento di consentire la realizzazione degli scopi solidaristici che contraddistinguono le associazioni sportive dilettantistiche che, consentendo alle stesse di usufruire di un regime fiscale agevolato, al fine di rendere possibile una loro crescita e un loro finanziamento.
Infatti, la ratio della norma è proprio quella di consentire alle società sportive beneficiarie la possibilità di ricevere erogazioni, senza che possa operare in materia alcuna valutazione in termini di proporzione tra prestazione e controprestazioni, ovviamente nell’ambito del tetto stabilito.
Il legislatore con la presunzione assoluta di deducibilità del costo ha reso di fatto non sindacabile la scelta dell’imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l’immagine attraverso iniziative pubblicitarie anche se non vi è un effettivo ritorno commerciale atteso che secondo le finalità perseguite l’inerenza deve essere qualitativa e non quantitativa.
In argomento merita una doverosa segnalazione la sentenza della Corte di Cassazione, n. 4274 del 10 febbraio 2023 che ha statuito che: “Le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che:
Tale principio era stato in realtà sancito anche in precedenza da altre pronunce.
In materia, ad esempio, si era pronunciata la Sez. 8 della CTP di Bari, che con la sentenza n. 330/2020, richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza 5428/2020), aveva statuito che “Ne deriva il riconoscimento della sponsorizzazione quale costo con piena deducibilità nonché la piena detrazione dell’IVA posto che il comma 8 dell’art. 90 della L. 289/2002 qualifica quale spesa pubblicitaria le sponsorizzazioni poste in essere in favore della società o associazioni sportive dilettantistiche fino ad un ammontare complessivamente non superiore a 200.000 euro e che la Corte di Cassazione ha, in più di un’occasione osservato che quella sancita dall’art. 90, comma 8 l. 289/2002 è una presunzione assoluta oltre che della natura di spesa pubblicitaria altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata, dell’importo di euro 200.000,00”.
È dunque pacifico che “La superiore presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori e, in particolare, l’antieconomicità della spesa” (cfr. Ordinanze 21 Marzo 2017 n. 7202 e 6 aprile 2017 n. 8981).
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte dunque:
allora è incontestabile che operi una presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese sino al limite fissato dalla legge.
Conseguentemente, operando la predetta presunzione, non rileva nemmeno “la presunta antieconomicità della spesa in esame in ragione della affermata irragionevole sproporzione tra l’entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente” proprio per la natura di presunzione assoluta della norma.
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