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Data Aggiornamento: Gennaio 2023

Stralcio Debiti e Rottamazione Quater

Stralcio dei Debiti Fino a Mille Euro

L’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma stabilisce inoltre che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali: lo “Stralcio” riguardi esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle rimangono interamente dovuti;

Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della Strada e le altre sanzioni amministrative, lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi e non annulla le sanzioni o le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La Legge prevede inoltre che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Ciò premesso, l’art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i citati Enti possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere all’Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.

Rottamazione – Quater

La c.d Rottamazione Quater, disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali): nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022;

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:

  • dovute a titolo di capitale;
  • maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento a decorrere dal 1.8.2023.

Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Salvo minime novità, la rottamazione quater ricalca sostanzialmente le precedenti procedure di rottamazione, richiedendo contribuente apposita dichiarazione (si legga “ricognizione di debito”) all’agente della riscossione.

A seguito dell’accoglimento della domanda, l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto e, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il piano rateale.

Rispetto alle precedenti rottamazioni, sono innovative anche le norme che:

  • rimettono i termini, con riferimento ai precedenti istituti di pace fiscale (rottamazioni e saldo e stralcio) i contribuenti che siano decaduti dai relativi benefici, purché la relativa dichiarazione sia stata presentata nei termini di legge;
  • estendono la cd. rottamazione anche ai carichi relativi alle somme dovute a enti di previdenza privati;

Sono abbattuti dunque:

  • gli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni;
  • gli interessi di mora (ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del DPR n. 602 del 1973), come in passato;
  • le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (cd. sanzioni civili, di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46), analogamente alle passate rottamazioni.

Analogamente alle precedenti rottamazioni, il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero usufruendo di una dilazione dei pagamenti.

Il pagamento può essere effettuato nel numero massimo di diciotto rate:

  • la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, da saldare entro e non oltre il 31 luglio e il 30 novembre 2023;
  • le successive, di pari ammontare tra loro, da saldare entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
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