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La cancellazione improvvisa di un volo programmato è una circostanza che crea forti disagi al passeggero.
Infatti, il trasporto aereo rappresenta in genere solo una parte del pacchetto vacanze acquistato dal turista con la conseguenza che, in tali ipotesi, la mancata fruizione del servizio di trasporto finisce per danneggiare l’intera vacanza.
Già dal 2004, con l’entrata in vigore del Regolamento comunitario n. 261, l’Unione Europea ha regolamentato il fenomeno dei voli cancellati o ritardati, creando una disciplina ad hoc finalizzata alla protezione del passeggero ed alla tutela dei suoi diritti.
Il citato Regolamento Europeo ha introdotto precise regole in tema di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di prolungato ritardo nella partenza.
Quanto all’ipotesi di cancellazione del volo, l’art. 5 del citato Regolamento stabilisce espressamente che ai passeggeri:
Al passeggero è altresì offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 2, ovvero:
Infine, al passeggero spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7 del citato Regolamento, così quantificata:
Il medesimo Regolamento si preoccupa poi di definire, accanto alle ipotesi di diritto al rimborso, i casi in cui i passeggeri non ne hanno diritto, ovvero quando:
Inoltre, il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Lo Studio Legale Salata si occupa anche di tutelare i passeggeri ingiustamente danneggiati dalla cancellazione di un volo aereo. Richiedi una consulenza preliminare gratuita per verificare se hai diritto ad indennizzi o rimborsi.
Studio Legale Salata
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