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Data Aggiornamento: Giugno 2021

Amministratore di sostegno

Amministratore di sostegno: chi è? a cosa serve?

L’amministratore di sostegno è una figura giuridica disciplinata agli artt. 404 – 413 del Codice Civile, introdotta nel nostro ordinamento al fine di assistere soggetti che non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.

L’amministrazione di sostegno è infatti una misura di protezione ed assistenza destinata alla tutela di soggetti deboli, incapaci temporaneamente o definitivamente di prendersi cura di sé stessi.

L’amministrato

Il soggetto incapace a cui è destinata l’amministrazione di sostegno non deve essere necessariamente affetto da incapacità definitiva o totale, bensì da una forma di incapacità tale da rendere impossibile condurre le attività quotidiane e provvedere al proprio sostentamento.

I soggetti beneficiari dell’amministrazione di sostegno possono essere:

  • i maggiorenni o i minori emancipati in condizioni di incapacità derivanti da una menomazione fisica o psichica;
  • il minore non emancipato che si trovi nella medesima condizione ma, in tale ipotesi, il minore potrà beneficiare dell’amministrazione di sostegno solo nel corso dell’ultimo anno della sua minore età;
  • gli interdetti o gli inabilitati dal momento della pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o inabilitazione.

La procedura di nomina dell’amministratore

La nomina dell’amministratore di sostegno si ottiene a mezzo di procedimento incardinato innanzi al Giudice tutelare che provvederà, qualora ne ravvisi la necessità, ad affidare all’amministratore la cura dell’amministrato.

La procedura si avvia a mezzo di domanda, presentata con ricorso, da uno dei seguenti soggetti:

  • il beneficiario stesso dell’amministrazione di sostegno;
  • il coniuge o la persona stabilmente convivente;
  • i parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado;
  • il tutore o il curatore;
  • il pubblico ministero;
  • i responsabili dei servizi sanitari e sociali già impiegati nell’assistenza della persona.

Il ricorso

Ai sensi dell’art. 407 c.c., il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno, da presentare al giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio, deve contenere:

  • generalità, residenza, dimora abituale del beneficiario, ovvero del ricorrente se soggetto diverso dal beneficiario stesso;
  • le ragioni per cui si chiede la nomina di un amministratore di sostegno;
  • la specifica indicazione delle attività per il compimento delle quali è richiesto l’ausilio dell’amministratore di sostegno;
  • l’esposizione dei fatti alla base della domanda;
  • l’indicazione della persona che si intende proporre come amministratore di sostegno;
  • la sottoscrizione del ricorrente.

La scelta dell’amministratore di sostegno

È facoltà del ricorrente individuare un soggetto per ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno.

In mancanza di una indicazione da parte del beneficiario stesso, ovvero del ricorrente (se persona diversa dal beneficiario), sarà il Giudice tutela a scegliere l’amministratore di sostegno, tra:

  • il coniuge non separato legalmente o la persona stabilmente convivente;
  • il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
  • un parente entro il quarto grado o un soggetto designato dal genitore superstite con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • altra persona idonea.

Quanto ai criteri di scelta, il Giudice tutelare è dotato di ampia discrezionalità, potendo valutare liberamente chi sia il soggetto in grado di rivestire tale delicato ruolo.

La nomina dell’amministratore di sostegno

Ai fini della scelta, il Giudice effettua un colloquio con il beneficiario per comprenderne le necessità e valutare la compatibilità degli interessi dell’amministrato con le competenze e capacità dei potenziali amministratori di sostegno.

A seguito del colloquio, il Giudice, nei successivi 60 giorni provvederà con decreto motivato immediatamente esecutivo a nominare l’amministratore di sostegno.

In particolare, il decreto di nomina contiene:

  • la specificazione dei poteri dell’amministratore;
  • le attività che l’amministrato può svolgere da solo e quelle che richiedono la necessaria assistenza dell’amministrato;
  • i limiti alle spese che l’amministratore può sostenete con il patrimonio dell’amministrato;
  • la periodicità con cui l’amministratore riferisce al giudice dell’andamento del suo servizio.

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