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Data Aggiornamento: Marzo 2024

Usucapione di un bene patrimoniale pubblico

Sono già state affrontate nel nostro blog le tematiche riguardanti l’usucapione con gli approfondimenti di seguito riportati ed ai quali rimandiamo:

Con il presente contributo andremo ad analizzare la possibilità o meno di usucapire un bene patrimoniale indisponibile.

Cosa si intende per bene patrimoniale pubblico indisponibile?

Con tale espressione ci si riferisce a tutti quei beni che, ai sensi dell’art. 828 c.c., appartengono allo Stato o ad un altro Ente pubblico, destinati al soddisfacimento di interessi pubblici e che pertanto non possono essere sottratti alla loro destinazione, salvo che nei modi espressamente prescritti dalla legge.

Si prenda a titolo esemplificativo gli immobili di proprietà delle A.T.E.R. (ex I.A.C.P.) che vengono concessi in locazione ad uso abitativo, al ricorrere di determinati requisiti ex lege previsti, ai soggetti che si trovano in difficoltà economica al fine di garantire ai più bisognosi un alloggio.

Gli immobili di proprietà delle A.T.E.R. (ex I.A.C.P.) possono considerarsi parte del patrimonio pubblico indisponibile?

Assolutamente sì! Secondo la Giurisprudenza di legittimità, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 828, comma 2 e 830 c.c., i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile di un Ente pubblico (come le A.T.E.R.) non possono essere sottratti alla pubblica destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge e, quindi, certamente non per effetto di usucapione da parte di soggetti terzi, non essendo usucapibili diritti reali che siano incompatibili con la destinazione del bene al soddisfacimento del bisogno primario di una casa in cui abitare per i cittadini non abbienti (Cass. n. 12608 del 28/08/2002; v. anche Cass. n. 2208 del 30/01/2020).

Anche se sussistono tutti i requisiti previsti dall’usucapione?

Esattamente. La sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 1158 (usucapione dei beni immobili) e seguenti del codice civile in capo al terzo, non consentirebbe comunque la possibilità per lo stesso di usucapire il bene immobile in quanto lo stesso è da intendersi come bene indisponibile rispondente al soddisfacimento di interessi pubblici.

Di recente la Corte di Cassazione, Sez. III, con l’ordinanza del 12/07/2023, n. 19951, ha confermato che il patrimonio degli ex I.A.C.P. va considerato indisponibile, proprio in quanto destinato ad un pubblico servizio, quale quello dell’edilizia residenziale pubblica, aggiungendo altresì’ che l’usucapione va escluso anche in ragione della natura pertinenziale del bene (nel caso affrontato dalla Corte, si discuteva sulla possibilità o meno di usucapire il locale lavanderia del condominio ed occupato illegittimamente al ricorrente).

L’eventuale disinteresse da parte dell’Ente Pubblico nella gestione del bene non ha rilevanza?

Nella medesima Ordinanza viene sostenuto dai Giudici della Corte che l’eventuale disimpegno da parte dell’ente nella gestione del bene non rileva in alcun modo e che, pertanto, “la declassificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all’uso deriva da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di un atto di pari rango, e non può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell’ente proprietario”, la Corte prosegue affermando che l’eventuale cessazione tacita della patrimonialità indisponibile richiede che il bene abbia subito un’immutazione irreversibile tale da non essere più idonea all’uso cui inizialmente era destinato.

Pertanto, non è sufficiente la semplice circostanza che l’uso del bene sia stato sospeso per tanto tempo, in quanto, detto bene continuerà a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato.

Prima di intraprendere un giudizio per l’eventuale riconoscimento dell’usucapione, considerando anche i rilevanti costi che caratterizzano un giudizio del genere, contatta dei professionisti che sappiano chiarirti la questione e consigliarti circa la fattibilità o meno di un’azione del genere.

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