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Data Aggiornamento: Giugno 2021

Donazioni: lesione legittima e collazione

Donazioni indirette

Un fenomeno sempre più frequente nelle vicende giudiziarie è quello relativo alla lesione di legittima determinata dalle c.d. donazioni indirette. Le donazioni indirette sono disciplinate dall’ art. 809 codice civile. Questo prende in considerazione una categoria di atti diversi dalla donazione contrattuale, che possono essere utilizzati per attuare in via mediata effetti economici equivalenti a quelli prodotti dal contratto di donazione.

L’art. 809, 1°comma, codice civile stabilisce che le liberalità risultanti da atti diversi dal contratto di donazione sono sempre soggette alle regole dettate in tema di revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli, oltre a quelle sulla riduzione in caso di lesione della quota di legittima. L’art. 737, 1 comma, codice civile attrae nel perimetro della collazione le donazioni indirette, fatta salva l’eventuale clausola di dispensa.

La giurisprudenza ha tipizzato una serie di donazioni indirette considerando tali, ad esempio, la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, se all’atto della cointestazione tale somma di fatto era appartenuta ad uno solo dei cointestatari.

In tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario (Cass., Sez. 2^, 10 aprile 1999, n. 3499; Cass., Sez. 1^, 22 settembre 2000, n. 12552; Cass., Sez. 2^, 12 novembre 2008, n. 26983, Cass. Civ., ordinanza del 28.02.2018 n. 4682).

Infatti, in tale ipotesi, la liberalità si realizza anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicché, l’intenzione di donare emerge non già in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo in via indiretta.

Ancora, costituisce donazione indiretta il pagamento di un’obbligazione altrui compiuto dal terzo per spirito di liberalità verso il debitore (Cass., Sez. 1^, 3 maggio 1969, n. 1465).
Ancora, configurano donazione indiretta i trasferimenti per spirito di liberalità da padre a figlio di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente: tali operazioni si configurano come una donazione tipica ad esecuzione indiretta (Cass. Civ. SS.UU. 27.07.2017 n. 18725).

Collazione e azione di riduzione

Tutte le predette operazioni, se determinano una lesione della quota di legittima dell’esponente giustificano la collazione e la richiesta azione di riduzione.
Secondo l’opinione espressa dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 989 del 27 gennaio 1995), l’istituto della collazione trova il suo fondamento nella presunzione (conforme alla ricorrente valutazione sociale) che il de cuius, facendo in vita donazioni ai figli, abbia semplicemente voluto compiere delle attribuzioni patrimoniali gratuite in anticipo sulla futura successione. Pertanto, la collazione serve a rimuovere la disparità di trattamento che le donazioni creerebbero ed a ristabilire la situazione di eguaglianza tra coeredi.
Anche le donazioni di modico valore – la modicità della donazione va di volta in volta rapportata al caso concreto – sono soggette a collazione, ad eccezione di quelle fatte al coniuge dell’ereditando (art. 738 cod. civ.).

Nel caso di lesione (cfr. Cass. n. 1373 del 20 gennaio 2009) deve essere determinata la quota di riserva spettante al legittimario e non si può distinguere tra donazioni anteriori e donazioni successive al momento in cui è sorto il rapporto dal quale deriva la qualità di legittimario (e quindi la legittimazione attiva ad agire per ottenere, in caso di lesione, la quota riservata dalla legge).

Infatti, la determinazione quantitativa del patrimonio relitto e delle quote successorie, consegue alla c. d. riunione fittizia, volta a ricostruire la consistenza dell’asse ereditario mediante la collazione dei beni donati in vita dal de cuius (art. 724 cod. civ.).
Sul punto, tanto la dottrina che la giurisprudenza non hanno mai registrato dubbi, affermando che non rilevi il momento in cui è stata effettuata la donazione, poiché la lesione della legittima si verifica soltanto con la morte di quest’ultimo, non potendosi fare riferimento neanche alla situazione che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 12 giugno 2006, n. 13524).

Ciò, peraltro, è indirettamente dimostrato dal fatto che i coeredi gravati dall’obbligo devono conferire tutte le donazioni dirette ed indirette ricevute, prescindendo dal tempo in cui queste furono effettuate (Cass. Civ., 23 febbraio 1982, n. 1122) nonché dal loro valore (art. 514 cod. civ.), con la conseguenza che, in caso di riduzione, da esse sarà decurtata la sola porzione di valore che esuberi il limite della rispettiva quota di legittima.
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Studio Legale Salata

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