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Data Aggiornamento: Novembre 2022

La lavoratrice madre può essere licenziata?

Il licenziamento di una lavoratrice madre, come previsto dall’art. 54 del D.lgs 151/2001, è nullo dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo in caso di “colpa grave” da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Ai fini dell’accertamento della  “colpa grave da parte della lavoratrice” – non è sufficiente accertare la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ma è invece necessario verificare – con il relativo onere probatorio a carico del datore di lavoro – se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa (per l’indicato connotato di gravità) da quella prevista dalla legge o dalla disciplina collettiva per generici casi di infrazione o di inadempimento sanzionati con la risoluzione del rapporto; salvo restando che la suddetta verifica deve essere eseguita tenendo conto del comportamento complessivo della lavoratrice, in relazione alle sue particolari condizioni psico-fisiche legate allo stato di gestazione, le quali possono assumere rilievo ai fini dell’esclusione della gravità del comportamento sanzionato solo in quanto abbiano operato come fattori causali o concausali dello stesso.

Il Tribunale di Brescia con sentenza del 6 settembre 2021 ha stabilito che “la normativa primaria ha inteso limitare l’ambito di operatività delle eccezioni al divieto di licenziamento di cui all’art. 54 d.lgs. 151/2001 non soltanto contemplando un catalogo tassativo delle ipotesi in cui il recesso datoriale deve ritenersi ammesso, ma altresì prevedendo che l’estromissione per ragioni disciplinari possa essere intimata solamente laddove ricorra una fattispecie autonoma – e connotata da un maggiore disvalore – rispetto ai casi di giusta causa delineati dall’art. 2119 c.c. o enumerati dalla contrattazione collettiva.”

Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 26 gennaio 2017, n. 2004; Cass. 29 settembre 2011, n. 19912), la “colpa grave” della lavoratrice – che costituisce un’eccezione alla regola generale del divieto di licenziamento della lavoratrice madre – non può ritenersi integrata dalla sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, ovvero di una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, essendo invece necessario “verificare se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa, per l’indicato connotato di gravità, da quella prevista dalla disciplina pattizia per i generici casi d’inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto”.

Analogamente, la giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, Trib. Roma 19 marzo 2019) ha evidenziato che il “concetto di colpa grave costituisce ipotesi più specifica e appunto più grave di quella prevista dall’art. 2119 codice civile”, per cui “non è sufficiente l’esistenza di una delle fattispecie che in linea generale o a norma del c.c.n.l. consentono il licenziamento, richiedendosi invece una riprovevolezza intrinseca o colpa morale tale da superare la considerazione in cui devono essere tenute le condizioni psico-fisiche della donna gestante [ovvero puerpera] la quale si trova a vivere una rivoluzione dei propri ritmi di vita con ineliminabili effetti nell’immediata vita di relazione, compresa l’attività lavorativa”.

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