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Data Aggiornamento: Ottobre 2024

Lavoro subordinato

L’art. 2094 c.c. definisce prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Il Codice Civile distingue i prestatori di lavoro subordinato in dirigenti, quadri, impiegati e operari, lasciando la determinazione dei requisiti di ogni categoria alle leggi speciali.

Queste poche righe fanno nascere molteplici interrogativi, forse banali, ma che vogliamo comunque affrontare in maniera semplice e schematica.

Subordinato: cosa significa?

La subordinazione consiste nell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro. La giurisprudenza ha individuato molteplici indici di subordinazione, utili a distinguere il rapporto contrattuale in oggetto dagli altri previsti dall’ordinamento. Riportiamo di seguito i più utilizzati.

  • Il potere di controllo del datore di lavoro;
  • L’assegnazione di direttive tecniche;
  • L’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale;
  • L’assenza di rischio d’impresa;
  • Utilizzo di strumenti di proprietà del datore di lavoro;
  • Il pagamento di una retribuzione fissa a scadenze periodiche;
  • La continuità e sistematicità della prestazione.

Quelli elencati sono meri indici di subordinazione, che equivalgono a delle presunzioni semplici.

Le presunzioni: cosa sono?

Nel nostro ordinamento un fatto giuridicamente rilevante può essere provato attraverso gli ordinari mezzi di prova (generalmente documentale o testimoniale) oppure mediante il ricorso alle c.d. presunzioni.

L’art. 2727 c.c. le definisce come le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto.  Per giungere all’accertamento del fatto, quindi, si ricorre ad un ragionamento.

Le presunzioni legali

Quando detto ragionamento è stato già compiuto dal legislatore, che ha ritenuto necessariamente scaturire da certi fatti determinate conseguenze, saremo in presenza delle c.d. “presunzioni legali”. Queste sono a loro volta suddivise in due sottocategorie:

  • assolute, che non ammettono prova contraria (es. art. 599 c.c.);
  • relative, che ammettono prova contraria (es. artt. 234, 235 c.c.).

Le presunzioni semplici

Quando invece il predetto ragionamento è compiuto liberamente dal Giudicante, senza il vincolo delle scelte già preconfigurate dal legislatore, saremo in presenza delle c.d. “presunzioni semplici”. Nonostante tali presunzioni siano ricavate dal giudice e non dalla legge, il potere decisionale non è pieno ed assoluto.
L’art. 2729 c.c. prescrive che il Giudice possa ammettere solo presunzioni gravi, precisi e concordanti.

Orbene, i c.d. indici di subordinazione possono essere considerate alla stregua di presunzioni semplici, che saranno valutate dal Giudicante solo nell’ambito di un apprezzamento complessivo del rapporto di lavoro intercorso, avendo riguardo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione.

Il 09.5.2017, durante il corso di formazione “La Gestione del Rapporto di Lavoro dopo il Jobs Act – Novità Legislative Giurisprudenza”, organizzato presso il Teatro Manzoni di Roma dall’Associazione degli Avvocati Romani,  il Prof. Avv. Carlo Pisani ha ben posto in evidenza il valore degli indicatori di subordinazione predetti riportando il “caso del pizzaiolo” definito dalla Sent. Corte di Cassazione n. 10004_2016 Pizzaiolo. Attraverso detta decisione la Corte ha chiarito che la retribuzione fissa ed il carattere ripetitivo e predeterminato della prestazione non sono da soli sufficienti ad individuare la subordinazione nel rapporto di lavoro. Trattando per l’appunto di presunzioni semplici, il Giudicante è chiamato ad indagare di volta in volta il singolo caso di specie alla ricerca di tutti quegli elementi che, coordinati tra loro, forniscono indizi gravi, precisi e concordanti circa la natura del rapporto.

Compito dell’avvocato è quello di fornire al Giudicante un quadro il più completo possibile che valuti tutti gli indici di subordinazione in maniera organica ed armonica.

Studio Legale Salata

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