L’art. 13 della legge 11 luglio 1978 n. 382 attribuisce all’autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina, comportando la violazione dei doveri della disciplina militare sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo.
Gli articoli 1357 e 1358 Codice Ordinamento Militare (C.O.M.) prevedono:
L’art. 1357 C.O.M. elenca le Sanzioni disciplinari di stato, individuandole come segue:
Il procedimento disciplinare di stato viene “attivato” a seguito:
Ai sensi dell’articolo 1176 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM), il procedimento disciplinare di stato “[…] inizia con l’inchiesta formale che comporta la contestazione degli addebiti”. Una volta che si è conclusa l’inchiesta formale e sulla base delle relative risultanze, ai sensi del citato articolo 1377 del COM, l’Autorità che l’ha disposta propone al Ministro (nella sostanza alla Direzione Generale per il Personale Militare che ha la delega del Ministro della Difesa per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di stato a carico della stragrande maggioranza del personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri) di definire la posizione del militare inquisito:
Conseguentemente, il procedimento si conclude con l’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato ovvero con il proscioglimento del militare inquisito da ogni addebito disciplinare.
Solo nel caso in cui l’Autorità che ha ordinato l’inchiesta formale disciplinare ritenga però che il militare inquisito possa essere passibile della sanzione di stato espulsiva della “perdita del grado per rimozione” (o della “cessazione dalla ferma o dalla rafferma” per il personale non in servizio permanente), ne ordina il deferimento a una Commissione di disciplina, la cui composizione in relazione al grado del militare inquisito e che, ai sensi dell’articolo 1388 del COM, la quale effettua un’ulteriore istruttoria finalizzata però esclusivamente a valutare l’opportunità che il militare inquisito possa o meno continuare a vestire il proprio grado militare.
Gli atti della Commissione di disciplina vengono infine inviati al Ministro (nella sostanza alla Direzione Generale per il Personale Militare che ha la delega del Ministro della Difesa per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di stato a carico della stragrande maggioranza del personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri) che nella normalità dei casi conclude il procedimento con l’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato ovvero con il proscioglimento del militare inquisito da ogni addebito disciplinare .
L’Art. 1358 C.O.M. individua ed elenca le Sanzioni disciplinari di corpo come segue:
Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare (D.P.R. 11/07/1986 n. 545), entro i limiti e nei modi fissati dagli articoli 14 e 15 della medesima legge.
L’art. 15 del suddetto Regolamento si occupa del procedimento. È previsto che nessuna sanzione disciplinare di corpo possa essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.
L’art. 59 del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, nella seconda “Parte 2”, sotto la rubrica “Procedimento disciplinare” prevede che: “
Dunque, nei confronti di un militare ogni sanzione disciplinare deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti, che deve essere precisa e congrua per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, in assenza della quale il provvedimento disciplinare deve ritenersi illegittimo.
La legge n. 241/90 prevede che l’amministrazione circoscriva il tempo di durata del procedimento disciplinare in 90 giorni. È stato previsto esplicitamente il diritto dell’interessato di visionare gli atti del procedimento esercitabile in un tempo pari a due terzi della durata del procedimento. Fa eccezione il caso di procedimenti per i quali sia fissato un termine di durata non superiore a trenta giorni. In questi casi la produzione di documenti ed istanze può avvenire entro 10 giorni. Tutte le fasi orali del procedimento dovrebbero essere documentate con processi verbali.
Il termine di 90 giorni è perentorio. Il procedimento disciplinare militare che supera il termine di 90 giorni comporta la decadenza dell’azione disciplinare.
Quanto brevemente rappresentato non ha presunzione di completezza ma aspira, piuttosto, a fornire al militare destinatario di una contestazione di addebito gli strumenti per ponderare correttamente tempi e modalità di reazione, rivolgendosi ad un professionista che sia in grado di affiancarlo e di valutare asetticamente, oltre che tempestivamente, la convenienza di una risposta puntuale alle contestazioni elevate.
Il nostro studio è convenzionato con Sindacato Italiano Militari Guardia di Finanza ma siamo ben lieti di assistere tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine, civili e militari.
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