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Data Aggiornamento: Agosto 2023

Militari: Sanzioni disciplinari e contestazione degli addebiti

L’art. 13 della legge 11 luglio 1978 n. 382 attribuisce all’autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina, comportando la violazione dei doveri della disciplina militare sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo.

Gli articoli 1357 e 1358 Codice Ordinamento Militare (C.O.M.) prevedono:

  • Sanzioni disciplinari di stato;
  • Sanzioni disciplinari di corpo.

Quali sono le Sanzioni disciplinari di stato?

L’art. 1357 C.O.M. elenca le Sanzioni disciplinari di stato, individuandole come segue:

  1. la sospensione disciplinare dall’impiego per un periodo da uno a dodici mesi;
  2. la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;
  3. la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
  4. la perdita del grado per rimozione.

Come vengono comminate le sanzioni di stato?

Il procedimento disciplinare di stato  viene “attivato” a seguito:

  • di un giudizio penale (è quindi necessario, in questo caso, che ci sia una sentenza o decreto penale a carico del militare non necessariamente di condanna);
  • di una grave mancanza disciplinare.

Ai sensi dell’articolo 1176 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM), il procedimento disciplinare di stato “[…] inizia con l’inchiesta formale  che comporta la contestazione degli addebiti”. Una volta che si è conclusa l’inchiesta formale e sulla base delle relative risultanze, ai sensi del citato articolo 1377 del COM, l’Autorità che l’ha disposta propone al Ministro (nella sostanza alla Direzione Generale per il Personale Militare che ha la delega del Ministro della Difesa per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di stato a carico della stragrande maggioranza del personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri) di definire la posizione del militare inquisito:

  • senza sanzioni di stato;
  • con la sanzione di stato della “sospensione disciplinare dall’impiego(o della “sospensione disciplinare dalle funzioni del grado” per il solo personale in congedo).

Conseguentemente, il procedimento si conclude con l’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato ovvero con il proscioglimento del militare inquisito da ogni addebito disciplinare.

Solo nel caso in cui l’Autorità che ha ordinato l’inchiesta formale disciplinare ritenga però che il militare inquisito possa essere passibile della sanzione di stato espulsiva della perdita del grado per rimozione (o della “cessazione dalla ferma o dalla rafferma” per il personale non in servizio permanente), ne ordina il deferimento a una Commissione di disciplina, la cui composizione in relazione al grado del militare inquisito  e che, ai sensi dell’articolo 1388 del COM, la quale effettua un’ulteriore istruttoria finalizzata però esclusivamente a valutare l’opportunità che il militare inquisito possa o meno continuare a vestire il proprio grado militare.

Gli atti della Commissione di disciplina vengono infine inviati al Ministro (nella sostanza alla Direzione Generale per il Personale Militare che ha la delega del Ministro della Difesa per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di stato a carico della stragrande maggioranza del personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri) che nella normalità dei casi conclude il procedimento con l’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato ovvero con il proscioglimento del militare inquisito da ogni addebito disciplinare .

Quali sono le Sanzioni disciplinari di corpo?

L’Art. 1358 C.O.M. individua ed elenca le Sanzioni disciplinari di corpo come segue:

  • il richiamo, che è una sanzione verbale;
  • il rimprovero, che è una sanzione scritta;
  • la consegna, che consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi;
  • consegna di rigore, che comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell’ambiente militare – in caserma o a bordo di navi – o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Come vengono comminate le sanzioni di corpo?

Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare (D.P.R. 11/07/1986 n. 545), entro i limiti e nei modi fissati dagli articoli 14 e 15 della medesima legge.

L’art. 15 del suddetto Regolamento si occupa del procedimento. È previsto che nessuna sanzione disciplinare di corpo possa essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

Quali sono le fasi del procedimento disciplinare militare?

L’art. 59 del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, nella seconda “Parte 2”, sotto la rubrica “Procedimento disciplinare” prevede che: “

  1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente attraverso le seguenti fasi:
  2. contestazione degli addebiti;
  3. acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;
  4. esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione;
  5. decisione;
  6. comunicazione all’interessato.
  7. L’autorità competente, qualora ritenga che sussistano gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell’art. 66.
  8. La decisione dell’autorità competente viene comunicata verbalmente senza ritardo all’interessato anche quando l’autorità stessa non ritenga di far luogo all’applicazione di alcuna sanzione.
  9. Nei casi previsti dal presente regolamento, al trasgressore viene anche data comunicazione scritta contenente la motivazione del provvedimento.
  10. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l’infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
  11. L’autorità procedente, qualora accerti la propria incompetenza in relazione all’irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all’interessato e all’autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.
  12. Le decisioni adottate a seguito di rapporto devono essere rese note al compilatore del rapporto stesso”.

Dunque, nei confronti di un militare ogni sanzione disciplinare deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti, che deve essere precisa e congrua per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, in assenza della quale il provvedimento disciplinare deve ritenersi illegittimo.

Quanto dura il procedimento disciplinare militare?

La legge n. 241/90 prevede che l’amministrazione circoscriva il tempo di durata del procedimento disciplinare in 90 giorni. È stato previsto esplicitamente il diritto dell’interessato di visionare gli atti del procedimento esercitabile in un tempo pari a due terzi della durata del procedimento. Fa eccezione il caso di procedimenti per i quali sia fissato un termine di durata non superiore a trenta giorni. In questi casi la produzione di documenti ed istanze può avvenire entro 10 giorni. Tutte le fasi orali del procedimento dovrebbero essere documentate con processi verbali.

Cosa succede se il procedimento disciplinare militare non si conclude in 90 giorni?

Il termine di 90 giorni è perentorio. Il procedimento disciplinare militare che supera il termine di 90 giorni comporta la decadenza dell’azione disciplinare.

Quanto brevemente rappresentato non ha presunzione di completezza ma aspira, piuttosto, a fornire al militare destinatario di una contestazione di addebito gli strumenti per ponderare correttamente tempi e modalità di reazione, rivolgendosi ad un professionista che sia in grado di affiancarlo e di valutare asetticamente, oltre che tempestivamente, la convenienza di una risposta puntuale alle contestazioni elevate.

Il nostro studio è convenzionato con Sindacato Italiano Militari Guardia di Finanza ma siamo ben lieti di assistere tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine, civili e militari.

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