È già stata affrontata nel nostro blog la tematica riguardante i patti parasociali, fornendo una panoramica sulla disciplina generale e le sue peculiarità. Per l’approfondimento si rimanda all’articolo “I patti parasociali”.
Con il presente contributo andremo ad analizzare la disciplina facendo un focus sulla forma dei patti parasociali, l’eventuale applicabilità del divieto di patto leonino e gli obblighi pubblicitari che li caratterizzano.
È l’art. 2341 bis codice civile a fornirci una risposta al presente quesito, in quanto, prevede espressamente che la disciplina si applica ai patti “in qualunque forma stipulati”.
La stessa Corte di Cassazione con Sentenza del 01/06/2017, n. 13877 ha espresso il principio secondo il quale i patti parasociali riguardano i rapporti fra i singoli soci e devono perciò essere tenuti distinti dagli atti di modifica del contratto sociale, che invece sono atti che attengono all’organizzazione societaria.
Conseguentemente, se lo scopo dei patti parasociali è quello di modificare lo statuto di una società di capitali, non avendo gli stessi natura di contratto preliminare, non devono assumere la forma dell’atto pubblico.
Non vi è un termine fisso prescritto per legge, infatti, l’art. 2341 bis c.c., nel prevedere che “qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni” delinea l’ipotetica scelta tra due tipi di durata: determinata o indeterminata.
Nel primo caso, la durata dei patti può essere di:
Assolutamente sì, anche per i patti parasociali trova applicazione il divieto di patto leonino sancito dall’art. 2265 c.c., il quale espressamente prevede che “È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.”.
Quindi, a titolo esemplificativo, non sarebbe valida la pattuizione con la quale si concede un utile minimo garantito ad un determinato socio con esclusione della partecipazione alle perdite.
Secondo l’orientamento della Giurisprudenza di merito, non viola il divieto di patto leonino l’esclusione dagli utili e/o dalle perdite quando non sia assoluta e definitiva. Pertanto, se l’esclusione sia limitata ad una singola operazione o ad un determinato arco temporale, detta circostanza non pregiudicherà il divieto ex art. 2265 c.c..
L’art. 2341 ter c.c., disciplina il regime degli obblighi pubblicitari dei patti parasociali, prevedendo al primo comma che “Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese”.
A fornirci la risposta al quesito è il secondo comma dell’art. 2341 ter c.c., laddove prevede che in mancanza di dichiarazione i possessori di azioni cui il patto parasociale si riferisce, non possono esercitare il diritto di voto e le eventuali deliberazioni dell’assemblea che siano state adottare con il loro voto determinante sono impugnabili ai sensi dell’art. 2377 c.c. (annullabilità delle deliberazioni).
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