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Data Aggiornamento: Gennaio 2022

Responsabilità solidale dei codatori di lavoro nelle reti d’impresa.

Abbiamo affrontato in altro articolo le questioni relative alle reti d’impresa: vedi https://www.studiosalata.eu/il-contratto-di-rete/ al quale si rimanda per la normativa di riferimento.

La rete di impresa è un contratto che consente ai partecipanti di mettere in comune attività e risorse per migliorare il funzionamento aziendale e rafforzare la competitività delle aziende che ne fanno parte attraverso un impegno a collaborare, scambiarsi informazioni, prestazioni e forza lavoro.

Elemento fondamentale che connota le diverse tipologie di rete è il “programma comune di rete”.

Da un punto di vista normativo la rete è stata istituita dall’art. 3, co. 4-ter, del D.L. n. 5/2009; nel corso degli anni vi sono state poi importanti modifiche normative introdotte dal del D.L. n. 83/2012 e dal D.L. n. 179/2012.

Trattasi dunque di un modello contrattuale che risponde all’esigenza delle piccole e medie imprese di costituire un vero e proprio sistema di attività trasversali e di risorse, utile al fine di crescere e rafforzarsi,

In Italia esistono 7.171 reti tra circa 41mila imprese di ogni settore, area geografica e dimensione per progetti di marketing e comunicazione (44%) internazionalizzazione (40%), ricerca sviluppo e innovazione (38%), economia circolare e sostenibilità (19%) (cfr. https://www.ilsole24ore.com/art/industria-piattaforma-le-reti-d-impresa-AEvSfDX).

Nel presente articolo verranno affrontate le problematiche alla codatorialità e le questioni relative agli obblighi di natura contributiva ed assicurativa alla luce dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione con la sentenza 11 febbraio 2019, n. 3899.

Contratto di rete e codatorialità – Regole di ingaggio

Con il termine codatorialità si indica l’utilizzazione della prestazione lavorativa da parte di uno o più dipendenti a favore di uno o più datori di lavoro.

L’istituto è stato introdotto nell’ordinamento nell’ambito della disciplina del contratto di rete e del distacco a partire dal 2013, a sostegno dei settori industriali in crisi (art. 30, comma 4 ter del D. Lgs. 276/2003).

Si verifica, dunque, una situazione di c.d. codatorialità quando  “si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell’interesse di un datore di lavoro e quale nell’interesse dell’altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell’art. 1294 cod. civ. che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente” (Cass. 28/03/2018 n. 7704; Cass. 02/07/2015 n. 13646, 05/03/2003 n. 3249, 20/10/ 2000 n. 13904, 10/06/1986 n. 3844).

Il destino della codatorialità, anche per quanto concerne il contenzioso sviluppatosi negli anni, si gioca essenzialmente nell’intreccio delle regole di ingaggio dei lavoratori dipendenti di uno dei retisti ad uso dei codatori imprenditori collegati in rete.

Il legislatore, infatti, non ha fornito indicazioni compiute sul contenuto e le regole delle c.d. regole di ingaggio.

Al fine di evitare controversie, è necessario che vengano fissate regole base in merito all’esercizio del potere direttivo, contrattualizzando a favore di tutti i codatori l’esercizio del potere direttivo, ma indicando i profili di controllo in capo al datore di lavoro effettivo, anche per quanto riguarda la valutazione della risorsa rispetto all’eventualità di un licenziamento.

Ancora, è opportuno che i codatori organizzino le risorse umane utilizzate attraverso specifiche indicazioni che devono essere preventivamente tracciate nelle regole apposte al contratto di rete, con specifica modulazione delle mansioni necessarie.

Possono essere stabilite delle regole in ordine alla condivisione di costi in caso di determinate e prefissate ipotesi di responsabilità, ovvero possono essere disciplinati nel contratto di rete gli oneri che possono derivare da infortuni occorsi nello svolgimento delle mansioni in regime di codatorialità, modulando le eventuali responsabilità penali, civili e amministrative nonché eventualmente limitare la solidarietà tra i retisti.

Le regole di ingaggio dei lavoratori possono essere sottoposte al vaglio di una Commissione di Certificazione dei Contratti di Lavoro, ai sensi del d.lgs. 276/2003, finalizzata a ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, mediante un provvedimento (certificazione) che attesti l’esatta corrispondenza tra qualificazione formale del contratto e il suo contenuto effettivo.

La codatorialità e gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa: la sentenza della Corte di Cassazione n. 3899/2019

La sentenza indicata pone un’interessante regolamentazione in ordine agli obblighi di natura contributiva ed assicurativa, sancendo che tutti i codatori sono tenuti ad adempierli automaticamente in solido, senza più attenersi ai limiti individuati nel contratto di rete.

La condizione necessaria è l’erogazione della prestazione lavorativa in modo indifferenziato e contemporaneo ai diversi datori, senza poter distinguere quale parte sia svolta nell’interesse dell’uno o degli altri.

Tale condizione determina la configurabilità di un unico rapporto di lavoro e di conseguenza la responsabilità in solido di tutti i datori.

Nel caso di specie si era accertato che il dipendente, licenziato nell’ambito di una procedura di mobilità avviata dalla società “formalmente” datrice di lavoro, aveva di fatto svolto la prestazione, in modo del tutto indistinto, per le esigenze del gruppo.

La Corte ha ritenuto inefficace il licenziamento intimato al dipendente dalla società formalmente datrice di lavoro, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e con condanna in solido delle società convenute al pagamento dell’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dalla data del recesso a quella della reintegrazione.

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