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Data Aggiornamento: Agosto 2021

“Semplice fotografia” od “opera dell’ingegno”?

Quando si parla di protezione giuridica delle fotografie è necessario distinguere tra:

  • “riproduzioni fotografiche”, che non godono di alcuna tutela;
  • “semplici fotografie”, che consentono una tutela in virtù dei diritti connessi;
  • “opere fotografiche”, che sono tutelate dalla legge come qualsiasi opera intellettuale.

Ai sensi e per gli effetti della Legge sul diritto d’autore (L. n. 633/41) sono fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. In tale categoria non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. Ciò vale anche nel caso in cui dette riproduzioni avvengano con strumentazione fotografica talmente sofisticata da produrre una fotografia di elevata qualità. A tal proposito si chiarisce che la “semplice fotografia” degli elementi indicati all’art. 87 della Legge sul Diritto d’Autore (quelli summenzionati n.d.r.), non può ritenersi opera inventiva.

Il Tribunale di Firenze, con una sentenza del 16.2.1994, già spiegava che “costituisce opera dell’ingegno, protetta dal diritto d’autore, una fotografia che, per l’originalità dell’inquadratura, l’impostazione dell’immagine e la capacità stessa di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurativa, rappresenta una realizzazione artistica e non costituisce un mero fatto riproduttivo idoneo soltanto a documentare determinate azioni o situazioni reali.”  La distinzione è in linea con i dettami dell’art. 1 della citata Legge, che per rendere l’ “opera fotografica” oggetto di tutela prescrive il connotato della creatività, da valutarsi con riferimento ai caratteri della novità e della individualità della rappresentazione. Il Tribunale di Bari, con sentenza 27.9.2006, ha spiegato che il carattere della creatività emerge ogniqualvolta il fotografo riesca ad inserire nell’opera la propria fantasia, il proprio gusto, la propria sensibilità, tali da trasmettere le proprie emozioni a chi la esamini.

Per le “riproduzioni fotografiche” e per le “semplici fotografie” deve quindi escludersi l’applicazione degli articolo 12 e 20 L.d.A. secondo cui l’autore sarebbe l’unico ad avere il diritto di pubblicare l’opera, di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo originale, o derivato. A tal fine è importante precisare che si considera come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

L’autore di “semplici fotografie” conserva diritti patrimoniali sulle stesse per venti anni dalla data di produzione. Al fine di essere tutelato dall’Ordinamento egli è tenuto ad indicare sull’esemplare il nome dell’autore, la data di produzione, nome dell’autore dell’opera d’arte eventualmente ritratta.

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Infatti, ai sensi dell’art. 88 L.d.A. spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia.

Solo nel caso l’opera sia stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. In tali casi la stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente.

Le “opere fotografiche” si distinguono dalle precedenti in quanto contengono un apprezzabile apporto creativo. Per tale motivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, punto 7, sono tutelate dal diritto d’autore alla stregua della altre opere dell’ingegno. Ne consegue che i relativi diritti patrimoniali si estinguono dopo settant’anni dalla scomparsa dell’autore.

La distinzione che si è cercato di spiegare in queste poche righe è molto importante. Infatti l’autore di una “semplice fotografia” che non sia tutelata in relazione al diritto d’autore o ai diritti connessi, non ha titolo per promuovere l’azione di arricchimento senza giusta causa nel caso in cui qualcuno utilizzi detta immagine.

Avv. Aurelio Salata

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