La revoca del licenziamento comminato al lavoratore è sempre possibile da parte del datore di lavoro. Egli infatti potrà, in qualunque momento ed in qualunque forma, revocare il licenziamento intimato.
È ben possibile, per il datore di lavoro, revocare il licenziamento e quindi ripristinare il rapporto con il lavoratore, sia attraverso una formale comunicazione scritta, sia verbalmente, sia infine per fatti concludenti.
In tale ultima ipotesi accade che il rapporto di lavoro, a fronte della sua interruzione a causa del licenziamento, prosegue concretamente tra le parti, di fatto come se nessuna interruzione sia mai intervenuta. La naturale prosecuzione del rapporto di lavoro anche a seguito di interruzione è del tutto idonea ad integrare un’ipotesi di revoca del licenziamento.
La revoca del licenziamento, così come il licenziamento stesso, è un atto recettizio. Necessita cioè, ai fini della sua effettività e validità, di essere recepito ed accettato dalla controparte.
Pertanto, il lavoratore licenziato deve da un lato essere messo a conoscenza della volontà del datore di lavoro di proseguire il rapporto di collaborazione interrotto e dall’altro accettare tale circostanza.
Anche l’accettazione della revoca del licenziamento, e quindi il consenso a proseguire il rapporto di lavoro, può pertanto assumere forma scritta, orale o realizzarsi per fatti concludenti qualora il lavoratore continui ad adempiere i propri compiti.
Estremamente delicato è il rapporto tra la revoca del licenziamento ed il diritto del lavoratore di impugnare il recesso ritenuto illegittima.
Infatti, se è vero che per il datore di lavoro è sempre possibile revocare il licenziamento intimato, è altrettanto vero che il lavoratore destinatario del licenziamento ben può ricorrere agli strumenti offerti dalla legge nel caso in cui l’intervenuto licenziamento si dimostri illegittimo.
Ebbene, nulla questio nell’ipotesi di licenziamento revocato prima dell’eventuale impugnazione dello stesso: in tale caso infatti, a fronte delle non manifestate doglianze del lavoratore, il rapporto di lavoro proseguirà come se non si fosse mai interrotto.
Sul punto è opportuno riportare quanto disposto al comma 10 dell’art. 18 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), in cui si prevede che : “Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo”.
Pertanto, nell’ipotesi di revoca successiva all’impugnazione del licenziamento, occorre distinguere:
In tale ultima ipotesi, ovviamente, tanto il contegno del lavoratore quanto quello del datore di lavoro, saranno tenuti in considerazione e valutati dal giudice del lavoro ai fini della decisione della controversia insorta.
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